martedì 15 luglio 2008

BOLZANETO: 45 IMPUTATI 15 CONDANNATI NESSUNO IN GALERA

Trascrivo un intervento tratto dal sito http://www.sinistra-democratica.it/ di Simone Sabattini avvocato di Parte Civile al processo sui fatti della caserma Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001. In fondo all'articolo potete scaricare la sentenza dal sito dell'Unità e l'elenco degli imputati dal sito di Repubblica

Di Simone Sabattini Avvocato di Parte Civile

E' presto per dire se la sentenza del Tribunale di Genova che ha definito il primo grado del processo per i fatti avvenuti all'interno della caserma di Bolzaneto durante il G8 del 2001 abbia deciso che la tortura delle forze dell'ordine non è punibile in Italia. Sarà necessario leggere le motivazioni tra novanta giorni. Certo è che, prima di discutere il merito della decisione, le norme in vigore permettono in concreto l'applicazione di pene non superiori a due anni e mezzo al massimo, come tali quindi che non comportano con il carcere. Ciò, non è mai inutile ribadirlo, in quanto l'Italia non adempie al dovere di introdurre il reato di tortura.

Certamente però la sentenza di ieri, anche dalla semplice lettura del dispositivo, alcuni verdetti chiari li ha emessi: due in particolare. Da un lato sancendo l'esclusione delle aggravanti dall'aver agito con motivi abietti e con crudeltà ha dato un segnale inequivocabile su come lo Stato intende punire i propri pubblici ufficiali che infieriscono gratuitamente sugli arrestati.

Per essere chiari ieri è stato affermato che non è stata usata la violenza sugli arrestati in modo abbietto in casi come questi - si tratta di stralci del capo di Imputazione a carico di Gaetano condannato ma senza l'applicazione dell'aggravante -
1. percuotere ripetutamente con pugni e calci un arrestato cagionando lesioni personali consistite nella fratture alle costole sinistre e costringerlo con tale atto violento a firmare contro la sua volontà gli atti relativi al suo arresto.
2. costringere, consentire o, comunque, non impedire che altri agenti non identificati costringessero un'arrestata a subire con violenza e contro la sua volontà il taglio di tre ciocche di capelli.

L'agente di custodia Amadei non ha agito seguendo motivi abietti nel
1. costringere persona custodita all'interno del sito penitenziario di Bolzaneto, che aveva appena accompagnato in bagno, a chinare la testa all'interno della turca.
2. incaricata della sorveglianza della cella ove erano custodite alcune arrestate in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia Penitenziaria, sottoporre a misure di rigore non consentite dalla legge le suddette arrestate costringendole a rimanere, senza plausibile ragione, numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella ,con le braccia alzate oppure dietro la schiena , con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate costituenti ulteriore privazione della libertà personale.

Per l'agente di custodia Incoronato è stata esclusa l'aggravante di aver agito in modo abietto quando:
1. agendo come esecutore in concorso con altri agenti non identificati nonché con il medico di servizio dr. Amenta Aldo, cagionava volontariamente lesioni personali (frattura alla costola) ad un detenuto colpendolo con un pugno al torace.

Non è invece crudele ciò per cui è stato condannato Pigozzi, ovvero afferrare con le due mani le dita della mano sinistra di una delle persone fermate, e poi tirando violentemente le dita stesse in senso opposto in modo da divaricarle , cagionando lesioni personali (ferita lacero contusa della lunghezza di cinque centimetri tra il terzo e quarto raggio della mano sinistra in corrispondenza delle due articolazioni metacarpofalangee), dalle quali derivava una malattia guarita in 50 giorni.

Si tratta di una decisione incomprensibile con gravi ripercussioni rispetto ad uno dei compiti che i giudici genovesi si erano assunti, cioè la determinazione di ciò che si può e non si può fare alle persone in custodia. Non c'è bisogno di aggiungere altro rispetto a questo se non che è indubbio che fatti come quelli di Bolzaneto sono gravissimi per il numero e l'occasione nella quale sono avvenuti, ma tutt'altro che rari nelle camere di sicurezza. Ora il segnale sarà interpretato come un via libera e questo è pericoloso per tutti.

L'altro punto critico che emerge dalla lettura del solo dispositivo è il rifiuto del Tribunale di accogliere la richiesta delle condanne sulla base della ricostruzione della catena di comando presente a Bolzaneto. L'assoluzione da tutte le accuse del generale Doria della polizia penitenziaria, di Perugini e della Poggi della DIGOS di Genova e dei medici Toccafondi e Amenta limitatamente ai capi di accusa che erano basati sulla posizione di garanzia basata sulla superiorità gerarchica lasciano presagire questo esito.

Certamente sarà importante, come anche su tutte le altre tantissime assoluzioni, conoscere, grazie alle motivazioni, se i giudici abbiano escluso le responsabilità proprio ritenendo che i capi non dovessero evitare il compimento di gravi fatti ad opera dei sottoposti oppure se il tribunale si sia determinato così sostenendo la mancanza di elementi sufficienti per condannarli. Nel primo caso, dopo tante sentenze come questa in Italia, saremo di fronte ad un altro caso nel quale i giudici hanno scelto di non punire chi decide, ma solo chi esegue.

1 commento:

Anonimo ha detto...

sarà contento il candidato ritirato ernesto cimino così potrà torturarci in loco in tutta impunità...