domenica 8 ottobre 2006

L'ART. 113 IN SOCCORSO DEL BILANCIO COMUNALE?

Il bilancio comunale è ancora la prima preoccupazione della Giunta e del Consiglio comunale, e in maniera più o meno direttamente anche dei cittadini. Le notizie che appaiono sui giornali evidenziano una situazione difficilmente risolvibile.

Vi sarà capitato di leggere che parte del problema potrebbe risolversi se venisse attuato l'art 113 della finanziaria del 2001.

Ma cos'è esattamente l'art. 113? In pratica questo articolo prevede contributi erariali per gli enti locali sedi di impianti di raffinazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.

Purtroppo l'art. 113 che interessa ad una decina di Comuni italiani non è mai entrato in vigore.

Il seguente è il testo tratto dalla finanziaria del 2001.

Art. 113.
(Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalita' ambientale)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalita' ambientale da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le, conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza.
2. L'entita' delle compartecipazioni e' commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale.
3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e dell'ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.

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